Il presidente del consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall’assemblea di bacino tra i suoi componenti.
Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al direttore;
b) convoca e presiede l’assemblea di bacino e il comitato di bacino;
c) vigila sull’applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del consiglio di bacino;
d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea di bacino;
e) vigila se eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
f) è membro del comitato di bacino regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.