Il direttore è nominato dall’assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino previa procedura ad evidenza pubblica .
Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del consiglio di bacino e in particolare:
a) assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino;
b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consiglio di bacino;
e) cura l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea di bacino.
f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c);
g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;
h) propone al comitato di bacino il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
Il direttore riferisce annualmente all’assemblea di bacino sulla propria attività.