Il comitato di bacino dura circa cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione e l’assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
Il comitato di bacino è l’organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all’assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l’adozione degli atti inerenti:
a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo:
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all’assemblea;
c) l’approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
d) le proposte all’assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i), l), comma 2, dell’articolo 9;
e) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
Il comitato di bacino riferisce annualmente all’assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti
dell’assemblea medesima.