L’assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, ed è presieduta dal presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea.
L’assemblea di bacino è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio di bacino.
Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea di bacino i seguenti atti
fondamentali:
a) Elezione del comitato di bacino;
b) Elezione del presidente scelto tra i componenti dell’assemblea;
c) Nomina del direttore;
d) Approvazione dello schema di regolamento degli organi del consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
e) Approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
f) Individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
g) Approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
h) Approvazione della convenzione regolante i rapporti tra consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
i) Approvazione del piano Economico Finanziario e relative tariffe per ogni singolo comune e relativi aggiornamenti;
j) Vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
k) Approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino;
l) Proposizione della Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
m) Individuazione e salvaguardia delle politiche di sviluppo degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative finalizzate al miglioramento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
n) Formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, ai sensi dell’articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.